PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in aggiunta all'indennizzo ivi stabilito, un ulteriore indennizzo da determinare in relazione alla categoria già assegnata dalla commissione medico-ospedaliera prevista dall'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Tale ulteriore indennizzo è costituito da un assegno mensile vitalizio, di misura pari a cinque volte la somma percepita dall'avente diritto alla data di entrata in vigore della presente legge, ed è corrisposto in parti uguali all'interessato e ai congiunti conviventi che prestano in maniera prevalente assistenza continuativa nei suoi confronti. Se l'avente diritto è minore o incapace di intendere e di volere, l'assegno vitalizio è corrisposto interamente ai congiunti conviventi che lo assistono continuativamente.
      2. In caso di morte di alcuno dei congiunti conviventi, l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che gli prestano assistenza prevalente e continuativa, fino alla maggiore età dello stesso. Al raggiungimento della maggiore età l'indennizzo di cui al comma 1 è corrisposto al danneggiato se capace di intendere e di volere ovvero, in caso diverso, continua ad essere corrisposto ai familiari di cui al presente comma.
      3. L'importo dell'assegno previsto dal presente articolo è rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.

 

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Art. 2.

      1. In caso di decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, derivato da complicazioni secondarie alla somministrazione di sangue infetto, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni.

Art. 3.

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è ulteriormente riconosciuto un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione prevista dall'articolo 4 in misura compresa fra un minimo di tre annualità e un massimo di dieci annualità dell'indennizzo di cui al citato articolo 1 per il periodo compreso fra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. L'assegno è corrisposto al soggetto danneggiato, se ancora vivente, oppure ai congiunti che ne hanno diritto ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.

Art. 4.

      1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione paritetica per la valutazione, in via esclusiva, dei danni e dei risarcimenti relativi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per il riconoscimento dell'assegno una tantum previsto dall'articolo 3 della presente legge, di seguito denominata «commissione paritetica».
      2. La commissione paritetica è composta da otto membri, di cui quattro designati

 

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dalle associazioni dei soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue e affetti da talassemia major o da talassodrepanocitosi, già costituite da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e quattro designati dal Ministro della salute.
      3. Il presidente della commissione paritetica è nominato dal Ministro della salute tra i membri da esso designati ai sensi del comma 2.
      4. La partecipazione all'attività della commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Art. 5.

      1. I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni di sangue e affetti da talassemia major o intermedia ovvero da talassodrepanocitosi, che usufruiscono dei benefìci di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, per i quali sono in corso contenziosi giudiziali nei confronti del Ministero della salute o nei confronti di aziende sanitarie locali od ospedaliere in qualsiasi stato e grado di giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge, devono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.
      2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione paritetica.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo

 

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parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.